Riforma del terzo Settore

È stata pubblicata la legge delega con cui il Parlamento dà mandato al Governo di adottare uno o più decreti delegati in quella che viene definita dall’art. 1 della stessa legge come materia di riforma del Terzo settore.
 
Fra le diverse norme (12 articoli in tutto) si segnalano le seguenti:
 
L'art. 1 disciplina la finalità e l'oggetto dell'intervento normativo, prevedendo la delega per la riforma del Terzo settore, al fine di sostenere la autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune ad  elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

La nozione di Terzo settore è stata così precisata: alle finalità civiche e solidaristiche

sono state aggiunte quelle di utilità sociale ed è stato chiarito che le attività di interesse generale, proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni o servizi (cooperative/impresa sociale). Si precisa che non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche, nonchè le fondazioni bancarie.

L'art. 2 stabilisce i Principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi tutti i decreti legislativi: garantire il più ampio diritto di associazione (lett. a), favorire l'iniziativa  economica  privata  (lettera b);  assicurare,  l'autonomia statutaria degli enti, (lettera c); semplificare la  normativa  vigente (lett. d).
 
L'art.  3 detta i princìpi e i criteri direttivi relativi alla nuova disciplina della personalità giuridica, con la riscrittura del titolo II del libro primo del codice civile.
 
La materia delicata viene affidata ad una serie di criteri fra cui: semplificare l’iter di riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo settore; disciplinare il principio di responsabilità limitata degli enti e degli amministratori; assicurare il rispetto dei diritti degli associati; applicare alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, le norme in materia di società e di cooperative; disciplinare il  procedimento  per  ottenere  la  trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni.
 
L'art. 4, prevede i principi e i criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti a cui sarà affidato il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di un vero e proprio codice della materia. Fra i vari criteri si segnala quello (lettera h) che impone di garantire, negli appalti  pubblici,  condizioni  economiche  non inferiori a quelle previste dai  contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 
Il successivo art. 5 si occupa di dettare i criteri per il riordino e la revisione organica  della  disciplina  vigente  in  materia  di  attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, in specie attraverso l'armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale e il riconoscimento delle tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato ai sensi della l. n. 266 del 1991, e di quelle operanti nella protezione civile.
 
L'art. 6 detta una serie dettagliati di criteri per il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
 
In tema di vigilanza, l’art. 7 imputa le funzioni di controllo sul Terzo settore (incluse le imprese sociali) al Ministero del lavoro, salvo il coordinamento del Presidente del Consiglio, nonché,  per quanto concerne le organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento competente.
 
L'art. 8 ha per oggetto la delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina del Servizio civile nazionale. L’obiettivo perseguito è quello di istituire un Servizio civile universale, ancorato agli artt. 52, comma 1, e 11, Cost., volto alla  promozione dei valori fondativi della Repubblica, primo fra tutti quello della solidarietà,  anche con riferimento agli artt. 2 e 4, comma 2, Cost..
 
Nell’ambito delle norme finanziarie e finali si segnala poi l’art. 10, con cui si istituisce la "Fondazione Italia sociale", una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale.

{fonte:quotidianosanita.it}

 

Il testo di legge



 

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