Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 novembre 2015, n. 23890

Dovranno essere documentati e rientrare entro limiti prestabiliti: è quanto stabilisce un'ordinanza della Corte di Cassazione in materia di rimborso delle spese sostenute dai volontari. Non saranno più consentiti quindi rimborsi forfettari che potrebbero nascondere un rapporto di lavoro.

È stata depositata il 23 novembre scorso, l'ordinanza n.23890 della Corte di Cassazione (leggi l'ordinanza) che ha stabilito l'illegittimità dei rimborsi con criteri forfettari da parte dell'associazione di volontariato ai propri associati.

Una sentenza che mira a garantire che i rimborsi spese ai volontari non mascherino l'erogazione di compensi, che cioè il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro. I rimborsi a ciascun singolo volontario devono perciò essere connessi a "spese effettivamente sostenute" e che rientrino in "limiti preventivamente stabiliti".
L'ordinanza ha fatto riferimento alla legge 266/1991 secondo la quale "al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse" (articolo 2, comma 2).
"Una sentenza importante che fa chiarezza una volta per tutte un principio di correttezza e trasparenza a cui tutte le pubbliche assistenze devono attenersi" ha dichiarato nel merito Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas.

 

{fonte Anpas}

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